Modello 730/2023 (redditi 2022)
I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.
Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente:
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.
Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2023 non hanno più un sostituto d’imposta.
Il modello 730 può essere utilizzato anche per la presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto, che abbia percepito redditi che possono essere dichiarati con il modello in esame.
Termini di presentazione
I termini di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate, al CAF o al professionista abilitato del Modello sono fissati al 30 settembre 2023.
Gli eredi di soggetti deceduti possono utilizzare il modello 730 per le persone decedute nel 2022 o entro il 30 settembre 2023.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2023, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.
Modello 730 precompilato
A partire dal 30 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato.
In particolare, il modello 730 precompilato viene reso disponibile per i lavoratori dipendenti e i pensionati che:
- hanno presentato il modello 730/2022 per i redditi dell’anno 2021;
- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2023 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2022.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2023, che per l’anno 2021 hanno presentato il modello Redditi Persone Fisiche 2022 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2022.
La dichiarazione precompilata non viene invece predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente (2021), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973).
Non verrà predisposto il modello precompilato nemmeno per i contribuenti che nel 2021 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita IVA (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.
Tipologie di reddito
Il modello 730 (precompilato o no) può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2022):
- redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Le novità del modello 730/2023
Le principali novità contenute nel modello 730/2023 sono le seguenti:
- Modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
- Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda;
- Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio;
- Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
- Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
- Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
- Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;
- Destinazione dell’otto per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
- Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF: da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.